La quota sanitaria deve corrispondere ad almeno il 50% della retta mentre non potrà mai essere inferiore al costo complessivo.
Le prestazioni che l’anziano non autosufficiente riceve in RSA sono qualificate come socio-sanitarie integrate e sono disciplinate dall’art. 3, septies, del Decr.Leg,ivo n. 502/1992.
Da un’analisi combinata del citato decreto e del DPCM 14.02.2001, vediamo che tali prestazioni si distinguono in:
- prestazioni sanitarie a rilevanza sociale di competenza e a carico delle aziende sanitarie locali;
- prestazioni sociali a rilevanza sanitaria sono di competenza ed a carico dei comuni con la compartecipazione alla spesa dell’utenza;
- prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria erogate ed a carico del Fondo Sanitario nazionale.
Superata questa doverosa premessa normativa, ci è più chiaro cosa debba intendersi per retta e di cosa si componga.
In particolare, la retta di ricovero si compone della cd. QUOTA SANITARIA a carico del Sistema sanitario regionale ed erogata tramite l’ASL di appartenenza direttamente alla casa di riposo e da una QUOTA SOCIALE/ALBERGHIERA a carico dei Comuni con la compartecipazione del beneficiario della prestazione. Tale compartecipazione è determinata in base all’Isee, ed in particolare all’Isee socio-sanitario.
Il DPCM 14.02.2001, nell’individuare la percentuale di suddivisione economica fra la quota sanitaria e quota sociale/alberghiera nelle forme di lungo assistenza semiresidenziali e residenziali per gli “anziani e per le persone non autosufficienti con patologie cronico-degenerative” prevede espressamente che il 50% del costo complessivo sia a carico del Servizio Sanitario Nazionale ed il restante 50% del costo complessivo sia, invece, a carico del Comune, fatta salva la compartecipazione da parte dell’utente prevista dalla disciplina regionale e comunale.
Quello che emerge in modo chiaro dai testi normativi, è che la quota sanitaria applicata dalle RSA deve corrispondere ad almeno il 50% della retta mentre non potrà mai essere inferiore. (cfr. DPCM 21.11.2001 ed art. 54 Legge Finanziaria n. 289/2002)
La logica conseguenza di tutto ciò è che la quota sociale/alberghiera della retta non potrà mai essere superiore a quella erogata dal Servizio sanitario nazionale tramite la ASL di competenza.
In quante case di riposo tale percentuale è rispettata?
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