Alzheimer, quando il ricovero è gratuito?

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Sarà necessario valutare, attraverso un attento esame del PAI, la natura dello stato di salute della persona non autosufficiente e delle sue esigenze terapeutiche, durante il periodo di ricovero, al fine di accertare che la persona non necessiti esclusivamente di un’attività di mera assistenza e sorveglianza.

Come noto, la Legge n. 833/1978, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, prevede l’erogazione gratuita delle prestazioni di carattere sanitario a tutti i cittadini.

La Legge n. 730/1983, all’art. 30, precisa che “sono a carico del Fondo sanitario nazionale gli oneri delle attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali”.

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 4558/2012, proprio in riferimento all’art. 30, ha stabilito che ove sussista una stretta correlazione tra le prestazioni sanitarie e quelle assistenziali, come nel caso dei malati di Alzheimer presso le RSA, le prestazioni sono inscindibili, e pertanto sono a carico del SSN gli oneri delle attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali.

Anche la sentenza di Cassazione n. 22776 del 2016 si è espressa nella stessa direzione, stabilendo che, nel caso in cui oltre alle prestazioni socio-assistenziali siano erogate prestazioni sanitarie, queste attività, in quanto dirette in via prevalente alla tutela della salute, devono essere considerate comunque di rilievo sanitario e, pertanto, di competenza del SSN.

In seguito a tali sentenze diversi familiari hanno iniziato a non corrispondere più somme a titolo di retta per il ricovero del familiare ritenendo che, proprio in virtù di tali sentenze, il ricovero per chi è affetto dal Morbo di Alzheimer fosse totalmente gratuito.

Non è proprio così.

Il DPCM del 14 febbraio 2001 ha distinto molto chiaramente le “prestazioni sanitarie a rilevanza sociale”, che sono a carico delle Asl, le “prestazioni sociali a rilevanza sanitaria”, che sono di competenza dei Comuni con partecipazione alla spesa da parte dei cittadini, e le “prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria, che sono a carico del servizio sanitario”.

Ed è in quest’ultima categoria che rientrano le prestazioni rese ai soggetti affetti da patologia di Alzheimer, in grave stato di avanzamento, in quanto caratterizzate “da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria ed attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da HIV e patologie in fase terminale, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative” (cfr. 3 septies del d.lgs 229/1999).

È evidente, infatti, che le cure prestate ad un malato di Alzheimer in stadio avanzato, comportano la preminenza dei fattori produttivi sanitari rispetto a quelli meramente assistenziali, poiché “la mancanza di un continuo e assiduo monitoraggio sanitario avrebbe messo in gioco le condizioni di vita e di sopravvivenza della paziente.” (cfr. Corte di Cassazione, citata sentenza n. 4558/2012).

Conseguentemente, nulla sarà dovuto dall’utenza o dal Comune, in quanto non può dirsi sussistente alcuna parte sociale /alberghiera della retta che invece avrà natura esclusivamente sanitaria.

Quindi no all’equazione Malato di Alzheimer= Ricovero gratuito.

Ma come potremo, allora, stabilire se il ricovero di chi è affetto dal morbo di Alzheimer sia a totale carico del SSN oppure no?

Sarà necessario valutare con estrema attenzione, attraverso un attento esame del Piano di Assistenza Individualizzato (PAI), la natura dello stato di salute della persona non autosufficiente e delle sue esigenze terapeutiche, durante il periodo di ricovero, al fine di accertare che la persona non necessiti esclusivamente di un’attività di mera assistenza e sorveglianza (che prevede una compartecipazione dell’utente).

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Per una consulenza da parte dell’Avv. Cerasoli in materia di Alzheimer, quando il ricovero è gratuito?

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