Nessuna possibilità per i Comuni di sommare ai valori indicati nell’attestazione ISEE anche l’indennità di accompagnamento.
Il Tribunale di Parma, con ordinanza del 7 Novembre 2018, ha statuito l’illegittimità del regolamento del Comune di Parma regolamento comunale nella parte in cui “prevede la compartecipazione comunale per la parte della spesa non soddisfatta dalla capacità di copertura determinata dal regolamento invece che dall’ISEE».
Secondo il ricorrente, infatti, il Comune di Parma “al fine di determinare la quota di compartecipazione dell’ospite al costo della retta giornaliera, avrebbe illegittimamente proceduto a sommare ai valori indicati nell’attestazione ISEE anche l’indennità di accompagnamento”.
La legge n. 89 del 26.05.2016 ha disposto che nel calcolo dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare che ha tra i suoi componenti persone con disabilità o non autosufficienti “sono esclusi dal reddito disponibile i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell’IRPEF”.
L’indennità di accompagnamento non ha di certo la funzione di remunerare bensì di “compensare un’oggettiva situazione di inabilità che provoca in sé e per sé disagi e diminuzione di capacità reddituale.”
In altre parole, l’indennità non determina “una migliore situazione economica della persona con disabilità rispetto a chi disabile non è, mirando invece a colmare la situazione di svantaggio subita da chi richiede la prestazione assistenziale, prima o anche in assenza di essa”. Pertanto, la capacità selettiva dell’ISEE “non può compiere l’artificio di definire reddito un’indennità o un risarcimento, ma deve considerarli per ciò che essi sono, perché posti a fronte di una condizione di disabilità grave e in sé non altrimenti rimediabile”.
La pretesa del Comune di conteggiare la somma corrisposta a titolo di indennità di accompagnamento nella determinazione della tariffa porta alla sostanziale elusione di tale quadro normativo e giurisprudenziale, posto che la determinazione della retta della RSA non può che avvenire esclusivamente sulla base dell’ISEE e non del regolamento comunale.
Come già detto in un precedente post, infatti, l’esistenza di un potere normativo comunale non significa che i medesimi enti erogatori abbiano la facoltà di prevedere nei propri regolamenti criteri alternativi all’ISEE “avendo essi unicamente la possibilità di allargare la platea dei beneficiari mediante criteri ulteriori, che non si sovrappongono o sostituiscono l’ISEE, ma lo integrano secondo le attribuzioni regionali specifiche e facendo comunque salva la valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare attraverso l’ISEE”.
Ne consegue l’illegittimità del regolamento comunale nella parte in cui “prevede la compartecipazione comunale per la parte della spesa non soddisfatta dalla capacità di copertura determinata dal regolamento invece che dall’ISEE».