La persona con disabilità non può più rimanere a casa e l’ULSS non si attiva per il ricovero. Chi paga la retta?

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La retta di ricovero sarà a carico dell’Ulss a titolo di danno sofferto per il ritardo nell’assunzione di una decisione di ricovero che “alla luce degli interventi del Giudice tutelare e dei rapporti con gli enti del Servizio sanitario regionale doveva essere adottato sin dall’inizio».


Con la sentenza n. 430 del 20.02.2017, il Tar della Lombardia, Sezione III, si è pronunciato in ordine al ricorso presentato dall’Amministratore di sostegno di una persona affetta da “schizofrenia paranoide fase residenziale” che era stata ricoverata “in mancanza di idonea iniziativa delle strutture sanitarie psichiatriche, su iniziativa dell’Amministratore di sostegno, previa autorizzazione del Giudice tutelare presso la struttura San Giacomo srl di Turate dal 10 luglio 2010 con relativo onere a carico del degente”.

In data 25 ottobre 2010, il giudice tutelate autorizzava il proseguimento della degenza presso la medesima Comunità, degenza che si sarebbe poi protratta fino al 21 Gennaio 2013.

L’Amministratore di sostegno procedeva, quindi, alla richiesta di rimborso nei confronti sia del Servizio Sanitario che del Comune di Milano.

Questi rifiutavano ogni rimborso sulla base del fatto che, a loro dire, la struttura in esame non era accreditata con il Servizio Sanitario nazionale.

Dopo aver accertato che «il paziente è affetto da patologie psichiatriche per le quali ha subito diversi trattamenti sanitari obbligatori dal 2008 ed oggi è ricoverato presso una struttura a carico dell’Azienda sanitaria» e che «l’ente sanitario era a conoscenza almeno dal 20 ottobre 2011 che la situazione patologica del (omissis) era divenuta incompatibile con la sua permanenza a casa e che erano necessari interventi di tipo residenziale da parte del Servizio sanitario», il Tar della Lombardia ha stabilito che «il pagamento della retta per ricovero presso la comunità di Turate va posto a carico dell’Asl a titolo del danno sofferto per il ritardo nell’assunzione di una decisione di ricovero che, alla luce degli interventi del Giudice tutelare e dei rapporti con gli enti del Servizio sanitario regionale doveva essere adottato sin dall’inizio».

La domanda proposta, invece, nei confronti del Comune è stata respinta “stante la patologia psichiatrica” del ricoverato.

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