
Le liste di attesa sono illegittime perché comportano la negazione del diritto alla salute proprio a quei soggetti in condizione di maggior debolezza e fragilità quali gli anziani non autosufficienti.
Abbiamo già avuto modo di vedere quale sia la procedura da seguire nel caso in cui la sia necessario procedere al ricovero del nostro caro anziano in una casa di riposo. Abbiamo anche visto come, nonostante ci si attivi per tempo, l’attesa per un accoglimento in una struttura possa essere tutt’altro che breve. Qualora, infatti, la U.V.M.D. individui l’inserimento presso una residenza sanitaria quale progetto che meglio risponde alle esigenze del nostro familiare, non è detto che il posto letto convenzionato si trovi subito (ove per posto convenzionato si intende il posto letto per il quale l’anziano pagherà solo la parte alberghiera della retta mentre quella sanitaria sarà corrisposta direttamente alla casa di riposo dal Sistema sanitario regionale tramite le Asl di appartenenza).
Il nostro caro, una volta qualificato come non autosufficiente, verrà semplicemente ad essere inserito in una “graduatoria” sulla base di un punteggio di gravità ma potranno passare anche diversi mesi prima che un posto letto convenzionato si renda disponibile.
Ma se “l’attività sanitaria e socio-sanitaria a favore di anziani non autosufficienti è elencata tra i livelli essenziali di assistenza sanitaria dal D.P.C.M. 29 novembre 2001” (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 36/2013) come possiamo considerare legittime queste liste di attesa?
Le liste di attesa sono state considerate illegittime dal Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, che, con la sentenza n. 1154 del 16.11.2010, ha qualificato come illegittimo “l’atto amministrativo contenente una sorta di liste a scorrimento effettuata sulla base di una valutazione comparativa, seppur di carattere essenzialmente tecnico, delle posizioni dei richiedenti e lo stesso atto amministrativo che l’ha prevista” condannando, quindi, l’ASL di Firenze a rimborsare ai congiunti di una anziana malata cronica non autosufficiente, ricoverata in una Residenza sanitaria assistenziale la somma che gli stessi avevano anticipato a titolo di quota sanitaria.
Del resto un’attesa eccessivamente protratta nel tempo per soggetti in situazione di grave criticità quali gli anziani non autosufficienti “può quasi sicuramente equivalere ad una negazione definitiva del diritto, andando così in manifesto contrasto con il nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana” (cfr. Corte costituzionale, Sentenza n. 509 del 2000).
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