Permessi Legge 104 in caso di ricovero in ospedale: ci spettano comunque?

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Il ricovero in ospedale del familiare non esclude in assoluto il diritto ad usufruire dei permessi Legge 104/1992.


Come noto, condizione essenziale per poter usufruire dei permessi in base alla Legge 5 Febbraio 1992, num. 104, per assistere il familiare è, oltre alla certificazione di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma III, della medesima legge, che il familiare non sia ricoverato a tempo pieno in una struttura ospedaliera o simile, sia pubbliche che private, che assicuri assistenza sanitaria continuativa. Sia l’INPS (con la circolare n. 155 del 03.12.2010) che il Dipartimento della Funzione Pubblica (con la circolare n. 13 del 06.12.2010), hanno chiarito che per ricovero a tempo pieno debba intendersi quello per tutte le 24 ore.

Successivamente, l’INPS , con la circolare num. 32 del 06.03.2012, ha individuato tre eccezioni in presenza delle quali, anche in caso di ricovero ospedaliero, i permessi della Legge 104/1992 possono essere comunque concessi:
–  in caso di interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del familiare in situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate;
– in caso di ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine;
– del ricovero a tempo pieno di un disabile in condizione di gravità (non necessariamente minore) per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura ospedaliera il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare.

Quindi ogni situazione andrà esaminata caso per caso avendo cura, non è superfluo dirlo, di documentare in modo adeguato la ricorrenza delle situazioni eccezionali di cui sopra.

 

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