Affidare un bambino con disabilità a un docente di sostegno non adeguatamente preparato potrebbe farlo regredire nel disturbo.
Anche quest’anno per gli alunni con disabilità si stanno registrando le solite difficoltà di sempre.
La carenza di insegnanti di sostegno è, infatti, sempre più drammatica.
Ne mancano all’appello circa 12.000 e soltanto il 13% risulta entrato in ruolo.
In Lombardia, ad esempio, ci sono 40.889 alunni con disabilità cui dovrebbero essere assegnati 21.394 insegnanti di sostegno ma oggi, a quasi tre settimane dall’inizio della scuola, ci sono circa 5.000 posti vacanti che sono stati coperti con solo 142 immissioni in ruolo.
In Piemonte, addirittura risulta scoperto circa il 94% delle cattedre.
Per rimediare a tale carenza di docenti specializzati nel sostegno, le scuole non potranno fare altro che ricorrere a supplenze annuali facendo venir meno, quindi, la competenza e la formazione specifica.
Ed è proprio sul tema delle insegnanti di sostegno senza una formazione adeguata che è intervenuta la Dott.ssa Daniela Sarti, psicologa della clinica infantile della Fondazione Ircss – Istituto Neurologico Besta di Milano, Sezione del disturbo del linguaggio e dell’apprendimento.
In particolare, nell’intervista rilasciata al quotidiano La Stampa, la Dott.ssa sarti ha affermato che “se l’insegnante non ha un’adeguata preparazione rischia di non comprendere gli obiettivi scolastici e di mancare quelli dell’apprendimento del bambino. E a quel punto può anche esserci una regressione. Non so quanti bambini ho visto che hanno disimparato a parlare per colpa di un insegnante inadeguato“.
Come noto, è illegittimo il provvedimento con il quale vengono ridotte le ore di sostegno all’alunno in condizione di handicap grave.
Sebbene, infatti, “il legislatore goda di discrezionalità nell’individuazione delle misure necessarie per la tutela dei diritti delle persone disabili, tale discrezionalità non ha carattere assoluto e trova un limite nel rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati” (cfr. Corte Costituzionale sentenza num. 80 del 26.02.2010) rappresentato, in questo caso, dal diritto dell’alunno con disabilità all’educazione (Costituzione, art. 38, III comma).
Occorre, però, chiarire che tale lesione sussiste anche nel caso di sola temporanea diminuzione delle ore di sostegno: in tali casi può configurarsi il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, qualificabile come danno esistenziale, da liquidarsi considerando gli effetti provocati dalla seppur temporanea situazione sulla personalità del minore.
In particolare, il danno viene individuato “negli effetti che la, seppur temporanea, diminuzione delle ore di sostegno subita ha provocato sulla personalità del minore, privato del supporto necessario a garantire la piena promozione dei bisogni di cura, di istruzione e di partecipazione a fasi di vita «normale»” (cfr. Tar Sardegna-Sezione Cagliari, n. 616 del 17.06.2011).