Trasferimento in altra regione: chi paga la retta della casa di riposo?

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Nel caso di trasferimento del cittadino ricoverato, gli oneri di spesa ricadono sulla Regione di destinazione del soggetto che vi sia trasferito.

La Corte di Cassazione, III sezione, con la sentenza n. 19353 del 03.08.2017 è intervenuta sull’annoso tema della ripartizione dei costi sanitari in caso di trasferimento della residenza del ricoverato.

Nel caso di trasferimento del cittadino ricoverato, può capitare, infatti, che ASL   e Comuni si dichiarino non obbligati al pagamento per mere ragioni territoriali.

La sentenza si riferisce ad una cooperativa che gestiva una casa di riposo ove era stata ospitata una persona non autosufficiente, dapprima residente in Lombardia e poi trasferitasi ad Alessandria.

Del ricovero della cittadina, una volta trasferita la residenza in Piemonte, chi doveva farsi carico, la ASL di Alessandria?

La Corte di Appello di Torino, in applicazione del “principio di territorialità”, aveva negato il rimborso delle spese alla cooperativa sostenendo che, secondo la Legge Regionale Piemonte n. 8/1995, art. 1, commi  1 e 1 bis,  “il contributo per il ricovero degli anziani va pagato dalla ASL che ha disposto il ricovero dell’anziano” (legge poi dichiarata costituzionalmente illegittima-sentenza Corte costituzionale n. 267/1998– nella parte in cui subordinava a previa autorizzazione il ricovero di un cittadino proveniente da altre Regioni).

La Corte di Cassazione, invece, con la sentenza in commento, ha ribaltato la decisione,e questo in virtù di due importanti principi:

Principio dell’Universalità del Sistema Sanitario Nazionale se

Tra le prestazioni sanitarie che il Servizio Sanitario Nazionale è tenuto a garantire, ci sono anche quelle sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria (Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992, art. 3, septies comma V): questo genere di prestazioni, se esistono i requisiti (sanitari, economici o sociali) a fondamento del ricovero, devono essere dovute sul territorio nazionale.

E sono dovute secondo il principio di universalità, ossia in base alla libera scelta del cittadino sul dove curarsi, secondo motivate ragioni.

Principio della rilevanza del trasferimento di residenza anagrafica dell’ammalato.

Secondo la Corte, infatti,  non è possibile applicare la legge regionale del luogo dove la persona si è trasferita ma, per ciò che riguarda il rimborso degli oneri, ci si deve riferire alla legge regionale del luogo di primo ricovero. Nel caso esaminato dalla Corte, la Legge Lombarda autorizza il pagamento dei ricoveri extraregionali e come tale va applicata.

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