Infanzia e disabilità, diritto di accesso prioritario all’asilo nido.

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Il diritto all’educazione e all’istruzione dev’essere garantito fin dalla nascita a tutti i bambini.

Se in passato l’asilo nido veniva ad essere considerato solo come una prima occasione di socializzazione prima dell’ingresso scolastico, con la Legge n. 1044/1971 si è riconosciuta la sua valenza educativa tanto che la legge stessa richiede la presenza di personale qualificato “sufficiente e idoneo a garantire l’assistenza sanitaria e psicopedagogica del bambino“.

Nel 1992, con l’approvazione della Legge n. 104/1992, “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, viene finalmente riconosciuto anche per i più piccoli (da zero a tre anni) con disabilità, il diritto all’inserimento negli asili nido (cfr. art. 12).

Il diritto all’integrazione ed all’inclusione deve, quindi, essere garantito anche ai bambini più piccoli con l’obiettivo di “sviluppare le potenzialità della persona handicappata nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione” (cfr. Legge n. 104/1992, art. 12).

Preme evidenziare che, in caso di riconoscimento dell’handicap in forma grave, viene garantita “priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici” (cfr. art. 3, comma III, Legge n. 104/1992).

Quindi, ai piccoli con disabilità grave è riconosciuto diritto di priorità di accesso agli asili nido.

Non solo.

Gli enti locali e le ASL possono prevedere l’adeguamento dell’organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini con disabilità, al fine di avviarne la socializzazione e l’integrazione, anche con il supporto di operatori, assistenti e personale docente specializzato (cfr. Legge n. 104/1992, art. 13, comma II).

 

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