Il reato di violenza privata è da ritenere sussistente per il semplice fatto di aver impedito all’avente diritto di posteggiare nel posto a lei riservato e a nulla rilevando che avrebbe potuto parcheggiare in un altro posto.
La Corte di Cassazione, V sezione penale, con la sentenza n. 17794 del 07.04.2017 ha ritenuto colpevole del delitto ex art. 610 c.p. l’imputato per aver parcheggiato la propria autovettura in uno spazio riservato a una disabile, affetta da gravi patologie, impedendole così di utilizzarlo.
In particolare, il veicolo di proprietà dell’imputato era rimasto parcheggiato nel posto riservato alla persona con disabilità, per più di un giorno, circostanza che aveva impedito alla parte offesa di parcheggiare la propria autovettura nello spazio vicino a casa, assegnatole a causa della sua disabilità.
Secondo la Suprema Corte chi mette in atto tale condotta commette, appunto, il reato di violenza privata, ravvisando la violenza nell’aver impedito alla persona offesa, occupando uno spazio a lei riservato, di parcheggiare la sua vettura.
L’importanza della sentenza è data dal fatto che secondo la Corte il reato è da ritenere sussistente nonostante non sia stata impedita in modo diretto la marcia di un’altra auto, bensì sia stato soltanto impedito all’avente diritto di posteggiare e a nulla rilevando la circostanza per cui la persona con disabilità avrebbe potuto parcheggiare in un altro posto.
Se, invece, lo spazio fosse stato genericamente dedicato al posteggio dei disabili la condotta del ricorrente avrebbe integrato la sola violazione amministrativa di cui all’art. 158 del Codice della Strada, comma II, che punisce, appunto, con sanzione amministrativa, chi parcheggi il proprio veicolo negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide.
Ma nel caso in esame, invece, lo spazio era “espressamente riservato ad una determinata persona, per ragioni attinenti al suo stato di salute per cui alla generica violazione della norma sulla circolazione stradale si aggiunge l’impedimento al singolo cittadino a cui è riservato lo stallo di parcheggiare lì dove solo a lui è consentito lasciare il mezzo”.