Il Consiglio di Stato ha statuito che il sostegno non può tradursi “in un vuoto simulacro di ottemperanza formale alla normativa” dal momento che l’insegnante individuato deve essere in grado di svolgere in concreto il suo compito.
La FISH, Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap, ha denunciato in questi giorni che su un campione di 1.600 famiglie, il “41% denuncia la mancanza della figura del sostegno e fra queste il 30% dichiara pure di essere stato invitato a non portare a scuola il proprio figlio o di ridurne la frequenza”.
A questa già gravissima situazione si aggiunge il fatto che troppo spesso gli insegnanti nominati non sono in possesso del titolo specifico facendo venir meno, quindi, la competenza e la formazione specifica.
Abbiamo già avuto modo di evidenziare come affidare un alunno con disabilità ad un insegnante di sostegno non adeguatamente preparato fa correre il rischio all’alunno di regredire nel disturbo.
Per quanto datata, la sentenza del Consiglio di Stato n. 245 del 17.10.2000 ha fissato un principio ancora attuale di quali debbano essere i requisiti di qualità del servizio scolastico che deve essere offerto agli studenti con disabilità.
Il caso esaminato dal Consiglio di Stato riguardava una ragazza affetta dalla nascita da tetraparesi atetosica ed iscritta alla prima classe di un liceo classico con necessità di sostegno soprattutto nell’esecuzione dei compiti in classe di latino e greco, attesa la difficoltà di coordinazione motoria.
A sostegno di tale studentessa era stato nominato un professore di educazione fisica. Secondo i genitori della studentessa con disabilità, l’insegnante di sostegno assegnato non era in grado di svolgere in concreto la didattica.
Il Consiglio di Stato ha statuito che il sostegno non può tradursi “in un vuoto simulacro di ottemperanza formale alla normativa” dal momento che l’insegnante individuato deve essere in grado di svolgere in concreto il suo compito.
Qualora, quindi, le modalità con le quali è organizzata l’assistenza siano tali da risultare del tutto inidonee allo scopo deve essere “in via prioritaria il risultato voluto dal legislatore, anche al di là della regolamentazione secondaria, che deve costituire strumento di attuazione e non di elusione della norma primaria”.