Quando l’INPS non può revocare la pensione?

inps-1-640x342

Nel caso in cui la pensione di invalidità sia stata riconosciuta con sentenza passata in giudicato, l’INPS non potrà valutare diversamente le circostanze sanitarie già accertate in giudizio.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 26090/19 del 15.10.2019, ha imposto una maggiore tutela in favore degli anziani e dei soggetti deboli in caso di soppressione di indennità di accompagnamento e di pensioni di invalidità per asseriti miglioramenti delle condizioni di salute.

L’Inps, infatti,  non può revocare i trattamenti di invalidità già riconosciuti in tribunale con sentenza passata in giudicato procedendo ad una nuova valutazione, ma solo in caso di dimostrato miglioramento.

Il caso riguardava una signora che si era vista revocare dall’Inps l’assegno mensile di invalidità civile in seguito a visita di revisione disposta a distanza di diversi anni dal precedente riconoscimento ottenuto in tribunale e questo “per supposti miglioramenti delle condizioni di salute“.

Il ricorso presentato dalla cittadina è stato accolto dalla Corte che ha applicato l’importante principio di diritto secondo cui “quando si discute di soppressione per asserito miglioramento di pensione di invalidità civile, di assegno di invalidità o di indennità di accompagnamento che siano state conseguite in forza di una sentenza passata in giudicato, è doveroso effettuare una comparazione tra le condizioni di salute esistenti all’epoca della sentenza e quelle riscontrate in occasione della visita Inps di revisione.

E questo perché il “giudicato” si estende anche alla valutazione del carattere invalidante delle malattie che, se invariate, non possono essere diversamente valutate.

D’ora in poi, pertanto, sarà più difficile per l’Inps sopprimere una pensione di invalidità per motivi di ipotizzati miglioramenti delle condizioni di salute quando il precedente riconoscimento sia stato ottenuto in via giudiziaria e non solo su semplice domanda in via amministrativa.

Post Correlati

Leave a comment