In particolare, l’indennità di frequenza ha l’obiettivo di fornire un sostegno alle famiglie di minori invalidi che si trovano a dover sostenere spese legate alla frequenza di una scuola, pubblica o privata, o di un centro specializzato per terapie o riabilitazione.
L’indennità di frequenza è disciplinata dalla Legge n. 289 del 11.10.1990 “Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla L. 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un’indennità di frequenza per i minori invalidi.”
Si tratta di una prestazione economica (pari per l’anno 2018 ad Euro 282,55 euro) che spetta agli invalidi civili minorenni che frequentino continuativamente o periodicamente:
- centri ambulatoriali, pubblici o privati, convenzionati, specializzati in trattamenti terapeutici o riabilitativi;
- scuole pubbliche o private legalmente riconosciute, di ogni ordine e grado a partire dagli asili nido;
- centri di formazione o addestramento professionale pubblici o privati, purché convenzionati, finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti;
Quali requisiti sanitari, l’indennità di frequenza richiede l’accertamento da parte della Commissione medica dell’ASL alternativamente:
- della condizione nel minore di “difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell’età”;
- di una perdita uditiva “superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze 500, 1000, 2000 hertz;”;
A differenza dell’indennità di accompagnamento, l’indennità di frequenza è concessa ai bisognosi, quindi la legge stabilisce un reddito annuo personale che non deve essere superato (che per l’anno 2018 è pari ad Euro 4.853,29 euro) pena la non ricevibilità dell’indennità.
È, inoltre, incompatibile con le indennità di accompagnamento di invalidi e ciechi civili, con l’indennità di comunicazione e con l’indennità speciale.
Pertanto, in caso di pluriminorazione, è prevista l’opzione per una delle indennità spettanti.
La concessione dell’indennità di frequenza decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di inizio del trattamento terapeutico o riabilitativo, ovvero del corso scolastico o di quello di formazione o di addestramento professionale, sempre che l’interessato abbia già ottenuto il riconoscimento dei prescritti requisiti sanitari da parte della competente commissione medica.
L’indennità decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda e, comunque, non prima dell’inizio della frequenza dei corsi o dei trattamenti; è ovvio che la corresponsione del beneficio è limitata all’effettiva durata del trattamento o del corso e termina, quindi, il mese successivo a quello di cessazione della frequenza.
Qualora si accerti che i corsi o il trattamento terapeutico o riabilitativo non siano effettivamente frequentati, il beneficio può in ogni momento essere revocato con recupero delle somme eventualmente percepite in modo indebito.
Nel momento in cui il titolare di indennità di frequenza compia i 18 anni, sarà necessario procedere ad un accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore.
A tale proposito, la Legge 11.08.2014, num. 114 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” ha previsto la possibilità che il minore invalido, presentando una domanda in via amministrativa entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età, ottenga in via provvisoria, già al compimento del diciottesimo anno di età, le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni.
In precedenza, infatti, al compimento della maggiore età, non vi era la il riconoscimento automatico delle relative prestazioni economiche, con grave, evidente, disagio per la persona.