Riduzione ore di sostegno. Ancora una condanna per il MIUR.

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Il diritto all’istruzione della persona con disabilità costituisce un diritto fondamentale rispetto al quale deve essere riconosciuto un “nucleo indefettibile” di garanzie, fino anche a giungere alla determinazione di un numero di ore di sostegno pari a quello delle ore di frequenza.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Bis, con la sentenza n. 3790 del 06.02.2018, si è occupato dell’annosa questione relativa alla riduzione delle ore di sostegno in favore degli alunni con disabilità.

Il caso nasce dal ricorso presentato dai genitori di un alunno iscritto presso una scuola primaria ed affetto da handicap grave, con il quale gli stessi hanno richiesto l’annullamento dell’atto con il quale il Dirigente scolastico aveva attribuito all’alunno “n. 11 ore di Sostegno e n. 24 ore di servizio AEC che risultano essere state ridotte rispetto alle precedenti n. 30 ore erogate fino al 22.12.2016“.

Secondo i ricorrenti, il figlio, in quanto affetto da patologia invalidante grave, “necessita di essere assistito permanentemente nelle forme e con le modalità previste dalla legge per favorire l’integrazione e l’inserimento scolastico“: la limitazione delle ore stabilita dall’istituto scolastico risulterebbe pertanto “inadeguata a fronte delle 40 ore settimanali frequentate dal bambino a tempo pieno dal lunedì al venerdì” ed hanno, quindi, chiesto “la reintegrazione delle ore di sostegno nella misura complessivamente spettanti a copertura totale dell’orario scolastico pari a 1:1 settimanali“.

Come più volte statuito da numerose e recenti decisioni del Consiglio di Stato, il diritto all’istruzione della persona con disabilità, ed in particolare del disabile grave, costituisce un diritto fondamentale rispetto al quale il legislatore e l’amministrazione non possono esimersi dall’apprestare un “nucleo indefettibile” di garanzie, fino anche a giungere alla determinazione di un numero di ore di sostegno pari a quello delle ore di frequenza, in caso di accertata situazione di gravità del disabile (Consiglio di Stato sentenza n. 2231 del 2010 oltre alla più recente n. 2023 del 2017).

Il riconoscere un monte-ore settimanali di sostegno inferiore alla proporzione 1:1, rappresenta una violazione della Legge quadro n. 104/1992 per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità nonché del Decreto Legislativo n. 297/1994 che viene a sancire il diritto della persona con disabilità all’integrazione scolastica ed allo sviluppo delle sue potenzialità nell’apprendimento, nella comunicazione e nelle relazioni, per consentirgli il raggiungimento della massima autonomia possibile.

Non solo.

Le posizioni degli alunni con disabilità devono prevalere sulle esigenze di natura finanziaria (come statuito, ad esempio, dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 80 del 26.02.2010).

Il Tar ha, inoltre, riconosciuto all’alunno il diritto al risarcimento del danno patito in conseguenza della mancata attivazione da parte della scuola dell’intervento dell’insegnante di sostegno nel rapporto 1:1: è evidente, infatti, che tale mancata attivazione ha accresciuto “le difficoltà di inserimento e di partecipazione alla vita scolastica e relazionale del minore, con la conseguenza per cui la resistente amministrazione va condannata al risarcimento del danno quantificato, in via equitativa, in misura pari ad Euro 800,00 per ogni mese (con riduzione proporzionale per le frazioni di mese) per il quale risulti che, durante l’anno scolastico 2016/17, e nonostante le pronunce cautelari di questo TAR, il minore abbia effettivamente sofferto della mancata assistenza nel predetto rapporto di 1:1”.

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