Corona Virus: nessuna automatica responsabilità per il datore di lavoro.

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Il datore di lavoro risponde delle infezioni di origine professionale solo se viene accertata la propria responsabilità per dolo o per colpa.

Finalmente l’INAIL è intervenuta nel dibattito in corso sulle responsabilità civili e penali del datore di lavoro per le infezioni da Covid-19 dei lavoratori per motivi professionali.

Con la nota datata 15.05.2020, l’INAIL ha precisato che l’eventuale riconoscimento del contagio come infortunio sul lavoro non determina automaticamente l’accertamento della responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro.

Il datore di lavoro, infatti, risponde delle infezioni di origine professionale solo se viene accertata la propria responsabilità per dolo o per colpa. Il fatto, quindi,  che al lavoratore contagiato sia stato riconosciuto un indennizzo non potrà rilevare:

  • né per sostenere l’accusa in sede penale, dove, come noto, vale il principio della presunzione di innocenza e dell’onere della prova a carico del pubblico ministero;
  • né in sede civile dal momento che, ai fini del riconoscimento della responsabilità del datore di lavoro, è sempre necessario l’accertamento della colpa nella determinazione dell’infortunio, come il mancato rispetto della normativa a tutela della salute e della sicurezza.

Del resto, la molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare sui luoghi di lavoro, oggetto di continuo aggiornamento da parte delle stesse autorità in relazione all’andamento epidemiologico, rendano estremamente difficile configurare una responsabilità in capo al datore di lavoro.

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