Il diritto alla continuità didattica del sostegno.

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Le attività integrative di valenza socio educativa devono garantire lo sviluppo della personalità dell’alunno attraverso la presenza stabile di un educatore che segua costantemente l’alunno con disabilità nel processo di integrazione.


La legge n. 107/2015 della cd. Buona Scuola, al comma 181, lett. C), punto 2, afferma  il principio di garantire la continuità del diritto allo studio degli alunni con disabilità, in modo da rendere possibile allo studente di fruire dello stesso insegnante di sostegno per l’intero ordine o grado di istruzione.

Ad oggi il decreto applicativo di tale legge (cfr. art. 14 D.Lgs. n. 66/2017) non è ancora stato in grado di garantire in concreto la continuità di un docente da un anno al successivo anche se lo stesso art. 14, al comma IV,  garantisce da subito almeno la continuità di un solo docente nel corso dello stesso anno scolastico.

Questo significa che i docenti di sostegno che hanno iniziato ad insegnare in una scuola non possono essere spostati in un’altra sede dopo il 20 settembre (cfr. art. 461 del D. Lgs. 297/94).

Il problema della continuità didattica dell’insegnante di sostegno è molto sentito.

La FISH, Federazione Italiana Superamento per l’Handicap, ha di recente evidenziato, infatti, un preoccupante turn over di insegnanti di sostegno evidenziando che 9 alunni su 10 cambiano decente di sostegno ogni anno mentre 8 su 10 ne cambiano due ogni anno.

La giurisprudenza è intervenuta sul tema diverse volte venendo, ogni volta, a confermare il diritto per l’alunno con disabilità alla continuità educativa e didattica.

Il Consiglio di Stato, ad esempio, con la sentenza n. 3104/2009, nell’evidenziare come “il continuo cambiamento dell’insegnante di sostegno e dell’educatore, (con le ovvie ricadute in termini di regressione delle esperienze e degli apprendimenti compiuti dal bambino) abbia compromesso l’omogeneità e la continuità dell’intervento individuale in favore del soggetto disabile”  ha stabilito che “le attività integrative di valenza socio educativa (e tra queste il supporto individualizzato a favore del soggetto assistito prestato dall’educatore) devono essere prestate con modalità idonee a realizzare lo sviluppo della personalità dell’alunno e a garantire la presenza stabile di un educatore che segua costantemente l’alunno con disabilità nel processo di integrazione.” In concreto ciò significa che l’Ente Locale deve garantire negli anni la nomina dello stesso assistente per l’autonomia o la comunicazione.

A tale pronuncia deve aggiungersi la sentenza del Tar Palermo n. 1813/2011 che arriva ad affermare che il diritto alla continuità didattica del sostegno e, quindi, alla qualità dello studio, prevale sul rispetto delle graduatorie.

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