Gita scolastica: nessun obbligo di accompagnamento per l’insegnante (anche se di sostegno).

School children carrying bags for recycling

La prima cosa che l’organo scolastico dovrà accertare è se vi siano docenti disponibili ad accompagnare i ragazzi durante il viaggio. In mancanza di tale disponibilità, infatti, il viaggio non potrà essere organizzato.


La gita scolastica rappresenta un’importante opportunità per la promozione dello sviluppo relazionale e formativo di ciascun alunno.

A decorrere dal 01.09.2000, con ilRegolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, è stata data piena autonomia alle istituzioni scolastiche in materia, tra le altre questioni, di uscite/visite guidate e viaggi di istruzione.

Le istituzioni scolastiche vengono, quindi, ad avere completa autonomia in materia di organizzazione e responsabilità delle visite guidate e viaggi di istruzione spettando agli Organi Collegiali di fissare i criteri generali organizzativi di tutte le tipologie di uscita attraverso l’approvazione di uno specifico regolamento.

Preme evidenziare che in tali regolamenti è sostanzialmente confermato il contenuto della Circolare ministeriale n. 291 del 14.10.1992, ora non più in vigore ma ancora valido punto di riferimento in materia.

In sede di discussione, la prima cosa che dovrà essere accertata è se vi siano docenti disponibili ad accompagnare i ragazzi durante il viaggio.

In mancanza di tale disponibilità, infatti, il viaggio non potrà essere organizzato.

E questo perché tutte le attività che non rientrano nell’orario obbligatorio di insegnamento o in quello funzionale, nonché tutto ciò che non è disposto da norme specifiche,  non può essere imposto.

E nel caso in cui, tra gli alunni partecipanti vi sia un alunno con disabilità?

L’insegnante di sostegno sarà necessariamente tenuto alla partecipazione alla visita di istruzione?

È innegabile l’importanza che la gita scolastica viene ad avere anche per l’alunno con disabilità nel suo processo di integrazione scolastica.

È opinione di chi scrive che l’insegnante di sostegno non possa, al pari degli altri insegnanti, essere costretto a partecipare al viaggio d’istruzione se non ne ha intenzione e non ha, pertanto, manifestato disponibilità in tal senso.

Sul punto la Circolare ministeriale n. 291/1992, all’art. 8, comma II, era chiara quando prevedeva, nel caso di partecipazione alle gite scolastiche di uno o più alunni portatori di handicap, che fosse obbligo degli organi collegiali scolastici “provvedere, in via prioritaria, alla designazione di un qualificato accompagnatore nonché di predisporre ogni altra misura di sostegno“.

Quindi anche la circolare, oggi non più in vigore, non prevedeva alcun obbligo in capo all’insegnante di sostegno di partecipare alle gite scolastiche.

Del resto, non esistono norme che prescrivano come accudire l’alunno con disabilità o chi deve provvedere alla sua sorveglianza.

Sarà, quindi, compito della scuola, nella sua autonomia funzionale ed organizzativa, predisporre, in via preliminare, le misure più idonee a garantire la partecipazione in condizioni di sicurezza dell’alunno con disabilità al viaggio d’istruzione.

Nulla impedisce, infatti, che la sorveglianza venga affidata all’insegnante di sostegno (qualora lo stesso abbia manifestato la sua disponibilità in tale senso) oppure ad un altro docente o ad un operatore di assistenza o parente del ragazzo se, ovviamente, disponibili: si precisa, infatti, che presupposto indefettibile è sempre la manifestazione di disponibilità all’accompagnamento, non rientrando tale attività tra quelle obbligatorie neppure del personale ATA.

Corre onere evidenziare, infine, che le spese per la partecipazione dell’accompagnatore non potranno in nessun caso essere poste a carico dello studente con disabilità in quanto, in caso contrario, si verrebbe a determinare nei suoi confronti una discriminazione perseguibile ai sensi della Legge n. 67/2006 nonché una violazione dei principi di cui alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

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