Qualora la dislessia comporti grave e persistente difficoltà a compiere gli atti quotidiani dell’età il minore ha diritto all’indennità di frequenza.
La dislessia, unitamente alla disortografia, la disgrafia e la discalculia, può essere definita come quel disturbo specifico dell’apprendimento che si manifesta in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma che può costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana. (cfr. art. 1 Legge n. 170 del 08.10.”Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”.)
E’ evidente che avere un figlio dislessico comporti notevoli spese per la famiglia.
L’acquisto, infatti, degli strumenti digitali in commercio che possono aiutare il ragazzo con DSA a superare le proprie difficoltà nella scrittura, lettura e nel calcolo hanno un costo importante e, purtroppo, la Legge 170/2010 non prevede interventi in natura economica.
A questo si aggiungano i costi per le ripetizioni scolastiche, le sedute di logopedia, i trattamenti riabilitativi, i corsi di potenziamento, ecc.
Può, quindi, rivelarsi utile il riconoscimento della cd. indennità di frequenza ossia quella prestazione economica a sostegno dell’inserimento scolastico e sociale dei ragazzi minori di 18 anni ipoacusici o con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età.
In particolare tale intervento economico (per l’anno 2018 l’importo è pari ad Euro 282,55 mensili) viene riconosciuto per i mesi di frequenza scolastica e/o di un centro di riabilitazione riconosciuto.
In tema di dislessia, preme evidenziare che la semplice diagnosi di DSA non comporta automaticamente il riconoscimento del diritto all’indennità di frequenza.
Sarà, infatti, necessario che la Commissione medica per l’accertamento dell’invalidità attesti che la gravità del disturbo e le sue ripercussioni emotive e sugli apprendimenti determinino nel soggetto “difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell’età”.
Preme, comunque, evidenziare, che i tribunali che si sono pronunciati sul tema (ad esempio Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, del 02.03.2017 Tribunale di Vercelli, Sezione Lavoro-26.10.2017 e Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, del 18.01.2018) hanno tutti condannato l’INPS a corrispondere mensilmente l’indennità di frequenza riconoscendo il minore dislessico “con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell’età”.