Quando il contratto per il ricovero dell’anziano in casa di riposo è nullo ?

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Se la struttura è convenzionata, non può subordinare l’accoglimento dell’anziano alla prestazione di una garanzia dell’integrazione da parte dei familiari.


Familiare che firma contrattoCon sentenza num. 560 pubblicata il 12.03.2018 il Tribunale di Padova ha revocato il decreto ingiuntivo che era stato notificato al figlio di un’anziana ricoverata in una casa di riposo vicentina e notificatogli in quanto aveva interrotto di integrare la retta di ricovero, integrazione resa necessaria dall’insufficienza della pensione della madre.

Come noto, per accedere alle strutture residenziali l’anziano che si trova in condizione di bisogno deve presentare apposita domanda presso il distretto socio-sanitario di residenza al fine di richiedere la convocazione dell’Unità valutativa multidimensionale distrettuale (Uvmd).

Tale UVMD, composta da un’équipe di operatori sociali (assistente sociale comunale) e sanitari (medico di famiglia, infermiere, medico di distretto, ecc.), ha il compito di valutare la situazione dell’anziano sotto il profilo sanitario, assistenziale e sociale attraverso la compilazione della cd. scheda Svama.

La scheda Svama è, infatti, una scheda di valutazione che viene compilata dal medico di famiglia, dall’infermiere e dall’assistente sociale del Comune, che riassume tutte le informazioni utili a descrivere, sotto il profilo sanitario e socio-assistenziale nonché delle abilità residue, le condizioni dell’anziano.

Se l’équipe valuta l’inserimento in residenza per anziani come il progetto di assistenza che meglio risponde alle esigenze della persona, questa, sulla base di un punteggio di gravità determinato dalla condizione sanitaria, sociale e dall’assenza di alternative all’istituzionalizzazione, viene inserita in una “graduatoria” unica per tutta l’Ulss (Registro unico della residenzialità).

Nel momento in cui, presso una delle strutture indicate dall’utente tra quelle presenti nell’elenco sottoposto al momento della UVMD, dovesse rendersi disponibile un posto convenzionato, sarà cura della struttura contattare l’utente al fine di valutare l’inserimento.

Si precisa che se il posto letto disponibile è in regime convenzionato, la parte sanitaria della retta sarà riconosciuta e corrisposta direttamente alla struttura dal Sistema sanitario regionale tramite le Asl di appartenenza rimanendo a carico dell’utente e dei Comuni la parte sociale o alberghiera della retta.

Corre onere precisare che, anche una volta ottenuto l’inserimento nel Registro Unico di Residenzialità, non è affatto detto che il beneficiario riesca ad acquisire immediatamente la cd. impegnativa di residenzialità e, quindi, ad accedere immediatamente ad un posto letto in regime convenzionato.

A fronte di tante richieste, solo alcune vengono evase, e non per assenza di posti letto ma per disponibilità di “quote” regionali sanitarie: è evidente, pertanto, che se l’utente viene ad essere contattato dalle strutture prescelte è perché si trova in posizione utile in graduatoria per l’ottenimento dell’impegnativa di residenzialità rientrando, quindi, “nei limiti della programmazione di bilancio già stimata”.

È chiaro, quindi, che possono trascorrere diversi mesi prima dell’ottenimento dell’impegnativa di residenzialità, nel corso dei quali, spesso, le famiglie si trovano costrette, se ne hanno la disponibilità economica, a ricoverare il proprio caro in una struttura in regime privato facendosi, quindi, carico sia della quota sociale che della quota sanitaria della retta.

Non è questo, però, il caso dell’anziana protagonista della sentenza in commento dal momento che l’ingresso in struttura dell’utente è avvenuto in regime convenzionato.

Preme evidenziare, infatti, che le prestazioni socio-sanitarie erogate dalla Pubblica Amministrazione, possono essere rese anche da soggetti privati convenzionati con quest’ultima.

In tal caso, occorre sapere che dette strutture opereranno come se fossero la P.A., ed il rapporto con l’utente troverà la propria fonte giuridica nelle leggi e regolamenti (fra cui anche la convenzione), e non in eventuali contratto di ricovero privatistici.

Infatti, solo l’utente collocato utilmente in graduatoria ha diritto di rinunciare al posto consentendo, in questo modo, alla struttura di scorrere la graduatoria mentre non è possibile l’ipotesi contraria.

Quindi, come già illustrato, ogni qualvolta l’accesso alla struttura da parte dell’anziano non autosufficiente avvenga in quanto lo stesso si trova in posizione utile in graduatoria per l’ottenimento dell’impegnativa di residenzialità, il rapporto tra l’utente e la struttura stessa troverà la propria fonte giuridica nelle leggi e nei regolamenti (fra cui anche la convenzione), e non in eventuali contratto di ricovero privatistici.

La struttura, quindi,  non potrà vantar somme in base ad accordi privati con l’utente e con i parenti di quest’ultimo, invocando di essere un soggetto privato.

Né tantomeno potrà subordinare l’ingresso in struttura alla prestazione di una garanzia da parte dei parenti.

Nella Domanda di accoglimento sottoscritta dal figlio, infatti, emerge in tutta evidenza che l’ingresso in struttura dell’anziana madre era subordinato al “rilascio di idonea garanzia personale o bancaria per tutte le future obbligazioni contratte con la Fondazione”  potendo considerare “l’ospite decaduto dall’assegnazione in caso di mancato rilascio della fideiussione”.

Nell’ambito del rapporto pubblicistico di erogazione delle prestazioni sociosanitarie (come il caso in esame) non c’e’ spazio per la contrattazione privata.

Le strutture che erogano il servizio in convenzione con Asl o Comuni sono longa manus dell’amministrazione e le impegnative al pagamento che le RSA sottopongono ai parenti, il cui scopo e’ quello di aggirare le norme pubblicistiche che stabiliscono modi e criteri di ripartizione dei costi di degenza fra enti pubblici e cittadini, sono un vero e proprio ostacolo alla fruizione dell’assistenza sanitaria.

Il Tribunale di Padova ha precisato che in regime convenzionato la struttura non può vantare somme in base ad accordi privati con l’utente e con i parenti di quest’ultimo, invocando di essere un soggetto privato.

Né tantomeno potrà subordinare l’ingresso in struttura alla prestazione di garanzia da parte dei familiari.

Molto chiaramente la sentenza precisa che “l’aver concepito l’assistenza come un servizio da prestare solo a condizione che fosse assicurata la copertura economica da parte di un soggetto terzo rappresenta certamente una condotta che confligge con la normativa dettata in materia di prestazioni socio-sanitarie in quanto, diversamente opinando, si verrebbe a far dipendere il rapporto pubblicistico dalla contrattazione privata, in evidente spregio dell’art. 32 della Costituzione che, come noto, riconosce la salute come diritto inviolabile dell’individuo ed interesse della collettività”.

 

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Salve, per un malato di demenza cardiovascolare non autosufficiente che sta facendo le pratiche per la SVAM, è normale che una delle strutture prescelte richieda fra i requisiti una firma di garanzia? Grazie

Buongiorno, mi scusi ma per un disguido leggo solo ora il Suo messaggio.
Le rispondo ora sperando di poterLe essere comunque d’aiuto.
E’ normale nel senso che è una prassi.
Bisognorebbe capire se la persona abbia conseguito un punteggio sufficiente ad entrare in graduatoria ed occupare un poto convenzionato.
Se dovesse avere bisogno mi contatti pure ai seguenti recapiti.

Studio Legale
Avv. STEFANIA CERASOLI
Contrà Porti n. 38 – 36100 Vicenza
Tel. 0444321998 Fax 04441830766
http://www.studiolegalecerasoli.comE‘ nromale nel senso che è una prassi

Salve Stefania,
Stiamo cercando di inserire mia madre, affetta da demenza cardiovascolare, non più autosufficiente, in una struttura. Mia zia è l’amministratore di sostegno in quanto io vivo all’estero. Mia zia ha fatto richiesta per la pratica SVAMA. Secondo le informazioni che mi ha dato mia zia, l’istituto richiede una firma di garanzia o una fideiussione bancaria pari a 23 mila euro. Mia zia mi dice che non ha nessuna intenzione di mettere in ballo il proprio patrimonio e per la fideiussione bisogna fare la richiesta al giudice e ogni volta che c’è di mezzo il giudice si aspettano i mesi. Ho contattato la struttura e mi rispondono nel seguente modo: ‘per gli ingressi nella nostra struttura viene richiesta all’ingresso una firma sul modulo della garanzia personale fatta a nome della persona/e che portano la propria documentazione economica (CUD/730) oppure si può scegliere di effettuare una fideiussione bancaria’ e ancora: ‘se è presente un Amministratore di Sostegno (Avvocato o Commercialista) questo può portare anche solo la parte economica della futura ospite. Se la parte economica presentata però non fosse sufficiente o bisogna rivolgersi ai servizi sociali del Comune per una integrazione retta o, se ci sono dei familiari, questi potrebbero contribuire all’integrazione della retta’. Sono un po’ perplessa, la pratica SVAMA presso la ASL non implica che trattandosi di struttura convenzionata, sia prevista già un’integrazione?
In attesa di un suo cortese riscontro, la ringrazio e invio cordiali saluti

Buongiorno, mi scusi ma per un disguido leggo solo ora il Suo messaggio.
Le rispondo ora sperando di poterLe essere comunque d’aiuto.
Il fatto che la struttura sia convenzionata (e sempre che la mamma venga ad occupare un posto convenzionato) significa solo che la retta a carico dell’utente sarà solo quella alberghiera mentre quella sanitaria sarà a carico della Regione.
Si potrebbe, però, avere un’integrazione su questa parte di retta da parte del Comune presentado l’ISEE socio sanitario.
Se dovesse avere bisogno mi contatti pure ai seguenti recapiti.

Studio Legale
Avv. STEFANIA CERASOLI
Contrà Porti n. 38 – 36100 Vicenza
Tel. 0444321998 Fax 04441830766
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