La giurisprudenza da tempo afferma che i contratti per l’accoglimento di un anziano in casa di riposo, essendo a tempo indeterminato, sono sempre revocabili non essendo tollerabile che un’obbligazione sorta sine die non possa esser interrotta.
Abbiamo già avuto modo di occuparci della nullità del contratto quando la prestazione di una garanzia da parte del familiare viene ad essere posta quale condizione per l’accoglimento dell’anziano.
Preme evidenziare che, nella malaugurata ipotesi in cui un giudice ritenesse tali scritture legittime (e non nulle), è possibile per il familiare che ha sottoscritto tale impegno, recedere unilateralmente attraverso l’invio di una semplice raccomandata.
La Corte di Cassazione, III Sezione civile, con la sentenza n. 26863 depositata in data 10.11.2008, ha affermato, infatti, la possibilità per il terzo (spesso il familiare) di recedere unilateralmente dall’obbligo di pagamento delle rette di degenza, obbligo di pagamento che, come abbiamo visto, viene spesso imposto quale condizione per l’accoglimento dell’anziano in struttura.
La vicenda trae origine dalla sentenza del tribunale di Como che, nell’accogliere la richiesta avanzata da una cooperativa che gestiva il servizio alberghiero per conto dell’Asl, aveva condannato il familiare di un anziano al pagamento di ben 22.297,10 euro, ritenendo che il recesso comunicato dal parente non lo esentasse dal pagamento. Secondo il Tribunale di Como, infatti, l’impegno assunto al momento dell’ingresso in struttura viene ad integrare un contratto di espromissione cumulativa “comportante solo il trasferimento del debito del ricorrente al nuovo debitore e non anche il trasferimento delle posizioni attive, tra cui la facoltà di recesso spettante alla sola debitrice originaria”.
Tale tesi veniva accolta anche dalla Corte di appello di Milano.
Interpellata, la Corte di Cassazione, con la sentenza citata, ha riconosciuto la legittimità del recesso unilaterale (ossia interrompendo il pagamento di quella parte di retta non coperta dalle entrate proprie dell’anziano e mantenendo in struttura l’anziano) evidenziando:
- in primo luogo che nella fattispecie in esame non possa parlarsi di espromissione dal momento che tale istituto presuppone l’esistenza del credito altrui e non è utilizzabile ove il credito per prestazione assistenziale di ricovero non sia ancora sorto: in altre parole, tale istituto può eventualmente applicarsi solo per le rette già scadute e non anche per quelle che devono ancora maturare;
- che per le rette a scadere si potrebbe, eventualmente, parlare di assunzione di obbligazione di garanzia per futuri possibili debiti del ricoverato, garanzia per debiti futuri che è sempre revocabile;
- che in ogni caso, ammesso e non concesso che nella fattispecie in esame possa parlarsi di espromissione, trattandosi in ogni caso di contratto ad esecuzione continuata e periodica, è sempre possibile esercitare la facoltà di recesso ad opera del terzo (che è la vera controparte del contratto stesso e non già il ricoverato) ai sensi dell’art. 1373 c.c.
Quindi, ferme le rette già scadute (relativamente alle quali il recesso non opera e dovranno, pertanto, essere corrisposte), è possibile per il soggetto che ha sottoscritto un impegno di pagamento, liberarsi da tale obbligo di pagamento per il futuro (e, quindi, per le rette che devono ancora maturare) inviando al soggetto creditore una comunicazione di recesso in forma scritta ed il cui ricevimento risulti da data certa, in quanto il recesso, quale atto recettizio, ha valore solo dal giorno in cui è stato ricevuto dal destinatario.