Se la scuola non informa il padre separato dello scarso rendimento scolastico del figlio, la bocciatura è illegittima.
Il T.A.R. del Friuli Venezia Giulia, con la sentenza n. 312, depositata in data 12.10.2017, ha annullato la bocciatura di un alunno di seconda media con la conseguenza che il ragazzo ha potuto iscriversi alla classe terza.
La decisione si fonda sul fatto che il padre del minore, separato dalla madre e in rapporti conflittuali con la stessa, non era stato informato dalla scuola dell’andamento scolastico negativo del ragazzo.
Quale esercente la potestà genitoriale sul figlio, il padre ha, quindi, chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, degli atti per effetto dei quali il ragazzo non era stato ammesso alla classe successiva.
L’Istituto scolastico, relazionando solo la madre dello scarso rendimento scolastico dell’alunno, e questo pur sapendo che era stato disposto l’affidamento congiunto ad entrambi i genitori del figlio, aveva violato “le precise indicazioni contenute nella circolare ministeriale prot. n. 5336/2015, volta tutelare la bigenitorialità in ambito scolastico”.
Non solo.
La scuola era anche ben a conoscenza delle difficoltà che l’alunno “incontrava in dipendenza dalla difficile separazione dei genitori, sfociata in una situazione fortemente conflittuale tra i coniugi”.
In particolare, secondo i giudici del T.A.R. il comportamento omissivo della scuola ha impedito al padre dello studente, “ove tempestivamente informato della situazione scolastica del figlio, di adottare una serie di rimedi” così come, in effetti, “il padre aveva già fatto in un’occasione precedente di difficoltà del figlio», concluso con esito più che positivo in un’altra scuola, quando il ragazzo è stato seguito dal padre e ha evidenziato capacità di recupero.