Ai fini del riconoscimento dell’assegno ordinario di invalidità, occorre fare riferimento non solo alle attività lavorative sostanzialmente identiche a quelle svolte in precedenza dall’assicurato, ma anche a quelle che, seppur diverse, sono affini al precedente lavoro da questi svolto.
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza 12 giugno 2018, n. 15303, ha stabilito che, ai fini del riconoscimento dell’assegno ordinario di invalidità, occorre fare riferimento non solo alle attività lavorative sostanzialmente identiche a quelle svolte in precedenza dall’assicurato, ma anche a quelle che, seppur diverse, sono affini al precedente lavoro da questi svolto.
La sentenza ha avuto origine dal fatto che la Corte di Appello di Bari, rigettando l’appello dell’INPS, aveva confermato la sentenza di primo grado che aveva, appunto, riconosciuto all’assistito il diritto all’assegno ordinario in quanto si riteneva che la patologia tumorale maligna della quale era affetto il lavoratore doveva ritenersi invalidante nella misura di legge nonostante l’avvenuta asportazione del tumore maligno.
Opinione dell’Inps era che il giudice avesse errato nel riconoscere l’assegno ordinario “poiché l’accertamento della riduzione della capacità lavorativa dell’assicurato in occupazioni confacenti alle attitudini andava fatta non solo in riferimento all’attività svolta dall’assistito (impiegato assicurativo), ma anche a tutte quelle occupazioni che, pur diverse, non presentano una rilevante divaricazione rispetto al lavoro precedente”
La Corte di appello non avrebbe, quindi, tenuto conto nella valutazione della capacità lavorativa dell’assicurato, dell’attività di impiegato dallo stesso svolta limitando il giudizio ad un apprezzamento di tipo sanitario non incentrato altresì sulla possibilità, per l’assicurato di svolgere altre attività confacenti alle sue attitudini, avuto riguardo alla personalità professionale (impiegato) e, dunque, alle sue esperienze di lavoro e capacità di adattamento.
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo dell’Inps affermando il principio secondo il quale: “ai fini del riconoscimento dell’assegno ordinario di invalidità, la sussistenza del requisito di cui all’articolo 1, L. 222/1984, riguardante la riduzione a meno di 1/3 della capacità lavorativa dell’assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, deve essere verificata in riferimento non solo alle attività lavorative sostanzialmente identiche a quelle precedentemente svolte dall’assicurato (e nel corso delle quali si è manifestato il quadro patologico invalidante), ma anche a tutte quelle occupazioni che, pur diverse, non presentano una rilevante divaricazione rispetto al lavoro precedente, in quanto costituiscono una naturale estrinsecazione delle attitudini dell’assicurato medesimo, tenuto conto di età, sesso, formazione professionale e di ogni altra circostanza emergente nella concreta fattispecie, che faccia ragionevolmente presumere l’adattabilità professionale al nuovo lavoro, senza esporre l’assicurato a ulteriore danno per la salute”.