ApeSocial, per il careviger nessun obbligo di residenza con il familiare che assiste

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Sia la legge n. 232/2016, comma 179, che la circolare Inps n. 100/2017, infatti, quale requisito ai fini del riconoscimento della prestazione, richiedono unicamente la convivenza da almeno sei mesi con il parente di cui ci si prende cura.


L’APE Social è una delle modalità previste dal nostro legislatore per poter anticipare la pensione. In particolare, questa possibilità è prevista dalla Legge 11.12.2016, n. 232, comma 179, per chi assiste un familiare in condizione di handicap grave a condizione che sussistano i seguenti requisiti:

  • avere almeno 63 anni di età;
  • essere iscritto presso una delle gestioni facenti capo all’Inps;
  • possedere almeno 30 anni di contributi (per le donne sono previsti sconti contributivi in presenza di figli e ai fini contributivi valgono anche gli eventuali contributi figurativi, come quelli relativi al congedo straordinario retribuito per assistere un familiare portatore di handicap grave);
  • assistere continuativamente, da almeno 6 mesi, un familiare convivente di I grado, oppure il coniuge o il partner dell’unione civile, portatore di handicap grave;
  • dal 2018 possono accedere a tale prestazione anche chi assiste continuativamente, da almeno 6 mesi, un disabile convivente portatore di handicap grave, se familiare entro il II grado, qualora i suoi genitori o il coniuge abbiano compiuto 70 anni, oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
  • non essere titolare di una pensione diretta;
  • non essere beneficiari di trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria;
  • aver cessato l’attività lavorativa.

Sulla tempistica e le modalità di presentazione della domanda all’Inps rinviamo alla relativa legge.

Quello che, in questa sede, preme evidenziare è che non sarà necessario, per il careviger, avere la stessa residenza anagrafica del familiare fruitore della Legge 104/1992. La Legge n. 232/2016, comma 179, infatti, parla semplicemente di parente convivente.

La circolare INPS n. 100 del 16.06.2017, inoltre, nella parte in cui indica la documentazione necessaria da presentare per attestare il possesso del requisito di caregiver, richiede una autodichiarazione in cui il richiedente dichiara di essere convivente da almeno sei mesi con il parente di cui si prende cura.

Quindi il careviger dovrà dichiarare la convivenza con il parente non avendo alcun obbligo in relazione a residenza o stato di famiglia.

Alla luce di quanto esposto, è evidente che, invece, il ricovero del familiare fruitore della Legge 104/1992  in una residenza per anziani è motivo ostativo all’accoglimento della domanda Ape Social.

La ratio dell’Ape Social, infatti, è aiutare chi non può lavorare perché deve assistere per l’intera giornata il congiunto, situazione certamente non configurabile se il familiare fruitore della Legge 104/1992 è ricoverato in un istituto, dove può ricevere quelle cure di base che svincolano il lavoratore dall’impegno continuativo.

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