Nessun deposito cauzionale per entrare in casa di riposo.

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La richiesta di un deposito cauzionale al momento dell’ingresso in casa di riposo è illegittima in quanto ostacola la fruizione dell’assistenza sanitaria.

La Regione Veneto, con la legge n. 13 del 06.04.2012, all’art. 19, ha introdotto il divieto per le case di riposo di richiedere un deposito cauzionale al momento dell’accoglimento dell’anziano in struttura. Il testo approvato è un’integrazione all’art. 33 della Legge Regione Veneto n. 1/2004 relativo ai “criteri di accesso per gli interventi rivolti alle persone non autosufficienti”.

 

Si riferisce quindi sia ad anziani che a persone con disabilità.

La legge in esame è chiara “Le strutture residenziali accreditate gestite da istituzioni pubbliche o private (…) non possono richiedere il versamento di una cauzione ai fini dell’accesso alle prestazioni erogate alla struttura stessa. Entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, gli erogatori dei servizi di cui al comma 1 uniformano i propri regolamenti a quanto stabilito”.

Nonostante la chiarezza del testo, ancora oggi  sono numerose le strutture che arrivano a richiedere due se non tre mensilità a titolo di deposito cauzionale al momento dell’inserimento dell’anziano in RSA. Somme che le RSA si impegnano a restituire a termine del ricovero spesso senza neppure la corresponsione di alcun interesse legale.

Ritengo che un tale modo di procedere non sia rispettoso dei principi di legge e questo a prescindere dall’esistenza di una norma di legge regionale in materia (come nel caso della Regione Veneto).

Ho già avuto modo di chiarire quale sia la procedura da seguire per entrare in casa di riposo.

Ho avuto modo di chiarire anche come la casa di riposo, se il ricovero avviene in regime convenzionato, non può subordinare l’accoglimento dell’anziano alla prestazione di una garanzia dell’integrazione da parte dei familiari pena la nullità del contratto di inserimento.

Allo stesso modo è illegittima, a mio parere, la richiesta della prestazione di un deposito cauzionale se il ricovero avviene in regime convenzionato.

Corre onere ricordare che le strutture che erogano il servizio in convenzione con Asl o Comuni sono una longa manus dell’amministrazione e il subordinare l’ingresso alla prestazione di un deposito cauzionale può rappresentare, a mio parere, un vero e proprio ostacolo alla fruizione dell’assistenza sanitaria da parte di una condizioni di non autosufficienza.

Infatti, ogni qualvolta l’accesso alla struttura da parte dell’anziano non autosufficiente avvenga in quanto lo stesso si trova in posizione utile in graduatoria per l’ottenimento dell’impegnativa di residenzialità, il rapporto tra l’utente e la struttura stessa troverà la propria fonte giuridica nelle leggi e nei regolamenti (fra cui anche la convenzione), e non in eventuali contratto di ricovero privatistici.

La struttura, quindi, non potrà vantar somme in base ad accordi privati con l’utente e con i parenti di quest’ultimo, invocando di essere un soggetto privato.

Né tantomeno potrà subordinare l’accoglimento alla prestazione di un deposito cauzionale a garanzia del pagamento della retta non essendovi, nell’ambito del rapporto pubblicistico di erogazione delle prestazioni sociosanitarie, spazio per la contrattazione privata.

 

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Per una consulenza da parte dell’Avv. Cerasoli in materia di Deposito cauzionale per entrare in casa di riposo

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La normativa è valida su tutto il territorio nazionale? Visto che la regione Veneto obbliga le strutture private a rispettare le diritte pubbliche?

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