I soggetti, ricevuta la notifica, hanno l’obbligo di presenziare all’udienza o possono anche non presentarsi? E la loro eventuale assenza che conseguenze produce sul procedimento?
L’Amministratore di sostegno è un istituto introdotto dalla Legge n. 6 del 09.01.2004.
Il procedimento volto ad ottenere la nomina di un amministratore di sostegno in favore di un nostro familiare ha lo scopo di fornire un aiuto a quelle persone che si trovano nell’impossibilità, anche solo temporanea, di provvedere ai propri interessi perché affette da un’infermità fisica o psichica.
L’istanza, che può essere presentata anche senza l’assistenza di un avvocato, viene depositata presso la cancelleria di volontaria giurisdizione del tribunale in cui risiede il beneficiario della misura.
Il Giudice Tutelare, letto il ricorso, convocherà ad un’udienza il beneficiario, l’istante ed i parenti allo scopo di accertare la sussistenza dei presupposti per la nomina dell’amministratore di sostegno.
Giungiamo, quindi, al tema specifico del presente articolo.
Come noto, il soggetto che ha presentato l’istanza deve provvedere a notificare il ricorso ed il decreto di fissazione dell’udienza al beneficiario ed al suo coniuge (o persona con lui stabilmente convivente), al Pubblico Ministero oltre che ai parenti fino ai parenti fino al IV grado ed agli affini fino al II grado del beneficiario dando prova al Giudice Tutelare dell’avvenuta notifica.
Questi soggetti, ricevuta la notifica, come devono comportarsi?
Hanno l’obbligo di presenziare all’udienza o possono anche non presentarsi?
E la loro eventuale non partecipazione all’udienza che conseguenze produce sul procedimento?
Per una corretta comprensione della tematica, occorre evidenziare che unica parte necessaria nel procedimento è il beneficiario della misura, unico soggetto al quale deve essere garantita la possibilità di contrastare l’iniziativa giudiziaria, eventualmente costituendosi in giudizio mediante difensore.
Mentre, quindi la notifica al beneficiario è posta dalla legge a pena di nullità, la notifica ai familiari assume una rilevanza diversa in quanto tali soggetti non sono parti necessarie del procedimento rivestendo unicamente il ruolo di “fonti di informazioni” per il giudice (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 9628/2009)
Se a questi soggetti non viene notificato il ricorso non si verificherà, quindi, alcuna nullità del procedimento, restando salva la possibilità di impugnazione, ma solo se l’missione “concerna un congiunto in grado di fornire informazioni tali da far decidere il giudizio diversamente” (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 9628/2009)
Quindi, per rispondere alla domanda iniziale, è chiaro che i parenti avvertiti tramite notifica e impossibilitati (o semplicemente non desiderosi) di presenziare, non sono tenuti né a presenziare né a giustificare la loro assenza all’udienza .
È chiaro, infatti, che la loro assenza non produrrà alcun effetto sulla procedura che proseguirà senza alcun ostacolo.