Inclusione scolastica: le ore di sostegno non possono essere ridotte per ragioni di bilancio.

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Il Consiglio di Stato riconosce il diritto all’istruzione quale diritto fondamentale per una vera inclusione della persona con disabilità.


La VI Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza num. 2023 del 23.03.2017,  qualificando come fondamentale il diritto all’istruzione della persona con disabilità e riconoscendo in questo ambito un “nucleo indefettibile di garanzie perché tale diritto sia realizzato”, ha confermato il principio secondo il quale le ore di sostegno non possono essere ridotte per mere ragioni di contenimento della spesa pubblica.

Il caso riguardava un alunno con deficit cognitivo con diagnosi di gravità iscritto ad una scuola per l’infanzia nella regione toscana. Delle 25 ore di sostegno necessarie gliene erano state attribuite solo 13; di qui il ricorso avanti al TAR Toscana. Sia in I che in II grado le ragioni dell’alunno sono state riconosciute con la conseguente condanna del M.I.U.R. e dell’Ufficio scolastico regionale all’aumento delle ore di sostengo così come riconosciute dal  diritto allo studio e l’inclusione scolastica.

La sentenza in commento ha confermato la sentenza di I grado del TAR Toscana che aveva annullato il provvedimento dell’Amministrazione scolastica che aveva assegnato un numero di ore di sostegno inferiore a quelle proposte dal (Gruppo di lavoro operativo handicap) nel Piano Educativo Individualizzato.

Il Piano Educativo Individualizzato, (d’ora in poi P.E.I.)  è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l’alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all’educazione e all’istruzione (cfr. art. 5 D.P.R. 24 febbraio 1994).

Tale P.E.I. viene redatto, sulla base della diagnosi funzionale e del profilo dinamico funzionale, congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla USL e dal personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell’insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell’alunno.

Tale soggetti formano il cosiddetto G.L.O.H. (Gruppo di lavoro operativo handicap), unico soggetto competente alla formulazione del P.E.I. all’interno dei singoli Istituti scolastici, al termine delle predette fasi procedimentali (cfr. art. 10, comma V, Decreto Legge n. 78 del 2010, convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 122).

In base all’esame della documentazione acquisita e alle valutazioni delle commissioni mediche, ciascun alunno con disabilità viene ad essere inserito in una delle quattro possibili fasce di gravità (gravissima, grave, media e lieve).

Il G.L.O.H. propone, quindi, il numero delle ore di sostegno necessarie, tenendo conto di tale fascia di gravità, e nella prassi propone che l’insegnante di sostegno copra:

– per la disabilità gravissima o grave, la totalità dell’orario scolastico di un insegnante di sostegno;

– per la disabilità media, circa la metà dell’orario scolastico di un insegnante di sostegno;

– per la disabilità lieve, poco meno della metà dell’orario scolastico di un insegnante di sostegno.

Tali orari si devono quantificare tenendo conto della scuola frequentata, e quindi corrispondono a 25 ore settimanali se si tratti della scuola dell’infanzia, a 22 ore settimanali se si tratti della scuola primaria e a 18 ore settimanali se si tratti della scuola secondaria, sia essa di primo o di secondo grado.

Terminata la fase di redazione dei P.E.I. e dunque dopo aver acquisito le proposte formulate dal G.L.O.H. con la relativa quantificazione delle ore di sostegno, il dirigente scolastico deve “sommare” le ore riferibili a ciascuno degli alunni chiedendo, quindi, all’Ufficio scolastico provinciale, che a sua volta comunica le richieste all’Ufficio Regionale, l’assegnazione del correlato numero di ore di sostegno. Ricevuta la risposta degli Uffici scolastici, ovvero dopo che gli è stato comunicato quanti insegnanti di sostegno tali Uffici hanno assegnato all’Istituto, il dirigente scolastico può disporre delle ore di insegnamento dei singoli insegnanti di sostegno indicati dall’Ufficio scolastico, ovvero può disporre di 25 ore per insegnante se si tratta di scuola dell’infanzia, di 22 ore per insegnante se si tratta di scuola primaria e di 18 ore per insegnante se si tratta di scuola secondaria.

A questo punto, il dirigente attribuisce con propri atti formali le ore ai singoli alunni disabili.

È evidente come, fino alla fase di redazione dei P.E.I. si tenga conto delle esigenze dei singoli alunni, mentre in seguito vi sia una fase in cui gli Uffici scolastici individuano il contingente degli insegnanti di sostegno, non in base ai dati oggettivi acquisiti, bensì sulla base dei criteri statistici previsti dalla legge.

Vi è quindi la concreta possibilità che il numero degli insegnanti di sostegno resi disponibili nei fatti risulti inferiore a quello che sarebbe necessario per attribuire ai singoli alunni tutte le ore determinate dalle proposte del gruppo G.L.O.H.

Che fare in questi casi?

Il Consiglio di Stato dà risposta a questa domanda ribadendo il principio secondo il quale a fondamento delle disposizioni delle leggi a tutela degli alunni con disabilità “si pongono i principi costituzionali di cui all’articolo 2 (sulla tutela dei «diritti inviolabili dell’uomo» e sui «doveri inderogabili di solidarietà … sociale»), all’articolo 3 (sul «compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana »), all’articolo 34, primo comma (sulla apertura della scuola «a tutti») e all’articolo 38, terzo comma (sul «diritto all’educazione» anche quando vi sia una disabilità).

Il diritto all’istruzione scolastica della persona con disabilità, quindi,  non si può basare su «un vincolo derivante dalla carenza di risorse economiche che non possono, in modo assoluto, condizionare il diritto al sostegno in deroga, sino a esigere e sacrificare il diritto fondamentale allo studio e all’istruzione».

Il fatto che la legge attribuisca agli atti del G.L.H.O. la denominazione di “proposte” non deve trarre in inganno.

Solo il G.L.H.O. ha il potere di elaborare le “proposte relative all’individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l’indicazione del numero delle ore di sostegno” in quanto composto non solo da esponenti del mondo della scuola, ma anche da membri aventi le necessarie competenze medico-psichiatriche.

L’art. 10, comma 5, ha attribuito il nome di “proposte” agli atti del G.L.O.H. non perché altre autorità (tra l’altro prive delle necessarie competenze mediche e didattiche) possano esercitare un potere riduttivo delle ore assegnate, ma per la semplice ragione che tali “proposte” sono atti interni al procedimento, e cioè sono redatte quando non sono ancora state rilevate le effettive esigenze e non sono stati assegnati gli insegnanti di sostegno.

Quindi nessun soggetto può sentirsi autorizzato a ridurre le ore di sostegno così come quantificate dal G.L.H.O. per mere ragioni di bilancio.

Con la naturale conseguenza che, un eventuale ricorso da parte dei genitori di un alunno con disabilità che ha subito una tale discriminazione, non potrà che trovare accoglimento.

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