Il PEI obbliga l’amministrazione scolastica a garantire il supporto per il numero di ore programmato, senza alcun potere discrezionale per la stessa di ridurne l’entità in ragione delle risorse disponibili.
L’art. 3 della Legge 05.02.1992, n. 104, afferma che è “persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.
La stessa legge riconosce a tutti i minori con disabilità il diritto all’istruzione all’interno delle scuole del sistema integrato pubblico.
In particolare, l’art. 12 dispone che “al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l’inserimento negli asili nido” nonché “il diritto all’educazione e all’istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie”.
È evidente che, in vista dell’iscrizione scolastica, le famiglie devono attivarsi presso le competenti commissioni medico collegiali (D.P.C.M. 23.02.2006, num. 185) al fine di acquisire la certificazione medica che attesti la disabilità del proprio figlio per poter accedere alle varie forme di sostegno previste sia per quanto riguarda la partecipazione all’attività didattica che la fruizione dei servizi di supporto.
Una volta ricevuto il verbale di accertamento della disabilità, i genitori dovranno avere cura di consegnarlo all’istituzione scolastica presso cui l’alunno andrà iscritto, ai fini della tempestiva adozione dei provvedimenti conseguenti da parte della scuola stessa.
Nella scuola, una volta presentate queste documentazioni mediche, su iniziativa del dirigente scolastico, gli insegnanti di classe e di sostegno, insieme agli operatori delle unità sanitarie locali, con la collaborazione delle famiglie degli alunni con disabilità, provvedono congiuntamente a definire il Profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un Piano educativo individualizzato (PEI).
Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell’alunno e le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le sue possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona disabile.
È innegabile, quindi, che la scuola, in possesso per tempo di tutte le informazioni necessarie, dovrà attivarsi per poter accogliere al meglio l’alunno con disabilità garantendo il supporto per il numero di ore programmato, senza alcun potere discrezionale di ridurne l’entità in ragione delle risorse disponibili.
La normativa conferma quanto detto.
L’art. 19, comma XI, della Legge 15.07.2011, n. 111, afferma, infatti, che “l’organico dei posti di sostegno è determinato secondo quanto previsto dai commi 413 e 414 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fermo restando che è possibile istituire posti in deroga, allorché si renda necessario per assicurare la piena tutela dell’integrazione scolastica. L’organico di sostegno è assegnato complessivamente alla scuola o a reti di scuole allo scopo costituite, tenendo conto della previsione del numero di tali alunni in ragione della media di un docente ogni due alunni disabili; la scuola provvede ad assicurare la necessaria azione didattica e di integrazione per i singoli alunni disabili, usufruendo tanto dei docenti di sostegno che dei docenti di classe. A tale fine, nell’ambito delle risorse assegnate per la formazione del personale docente, viene data priorità agli interventi di formazione di tutto il personale docente sulle modalità di integrazione degli alunni disabili. Le commissioni mediche di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nei casi di valutazione della diagnosi funzionale costitutiva del diritto all’assegnazione del docente di sostegno all’alunno disabile, sono integrate obbligatoriamente con un rappresentante dell’INPS, che partecipa a titolo gratuito”.
Anche la giurisprudenza è chiara in questo senso.
La Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, con la sentenza n. 25011 del 18.11.2014, ha stabilito, infatti, che l’amministrazione scolastica, una volta stilato il Piano Educativo Individuale ed indicato il numero di ore per il sostegno scolastico ritenuto necessario per l’alunno con disabilità grave, non ha alcun margine discrezionale e non può, dunque, diminuire quanto già statuito nel PEI.
Più precisamente, dal quadro legislativo di riferimento si evince che “una volta che il piano educativo individualizzato, elaborato con il concorso determinante di insegnanti della scuola di accoglienza e di operatori della sanità pubblica, abbia prospettato il numero di ore necessarie per il sostegno scolastico dell’alunno che versa in situazione di handicap particolarmente grave, l’amministrazione scolastica è priva di un potere discrezionale, espressione di autonomia organizzativa e didattica, capace di rimodulare o di sacrificare in via autoritativa, in ragione della scarsità delle risorse disponibili per i servizio, la misura di quel supporto integrativo così come individuato dal piano, ma ha il dovere di assicurare l’assegnazione, in favore dell’alunno, del personale docente specializzato, anche ricorrendo – se del caso, là dove la specifica situazione di disabilità del bambino richieda interventi di sostegno continuativi e più intensi – all’attivazione di un posto di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni, per rendere possibile la fruizione effettiva del diritto, costituzionalmente protetto, dell’alunno disabile all’istruzione, all’integrazione sociale e alla crescita in un ambiente favorevole allo sviluppo della sua personalità e delle sue attitudini.”
In caso contrario, si verrebbe a determinare una violazione del diritto dell’alunno con disabilità ad avere pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico e, quindi, una discriminazione indiretta censurabile ai sensi dell’art. 2 della L. n. 67/2006.
Dott.sa Buongiorno, mia figlia e una disabile uditiva sensoriale certificata 104 art.3 com.3 frequenta la terza media e come ogni anno dalla terza elementare data della sua malattia con conseguente handicap, si combatte per il diritto di avere le monte ore di sostegno di diritto.Adesso si sono aggiunti in classe terza altra sezione 2 casi di 104 art.3 com.1 e già si parla di una riduzione.
Chiedo…. quali sono i diritti reali non contrattabili di mia figlia?
Devo realmente pensare di mettere subito in mano a un legale il problema?
Grazie
Massimo Rovis