In presenza di un alunno con disabilità, il docente di sostegno non può mai essere utilizzato per la sostituzione di un collega assente.
In presenza di un alunno con disabilità, il docente di sostegno non può mai essere utilizzato per la sostituzione di un collega assente.
L’art. 13, comma VI, della Legge n. 104/1992 afferma, infatti, che “gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipando alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti“
Lo stesso MIUR, nelle Linee guida sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilità n. 4274 del 04.08.2009, ha precisato che “l’insegnante per le attività di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzioni se non quelle strettamente connesse al progetto d’integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l’efficacia di detto progetto.”
Non manca chi, in un simile comportamento, ravvisi un vero e proprio inadempimento contrattuale con interruzione di pubblico servizio ex art. 331 c.p. ai danni, ovviamente, dell’alunno con disabilità.
E nel caso in cui l’alunno con disabilità sia assente da scuola?
È opinione di chi scrive che, in questo caso, l’insegnante per le attività di sostegno rimanga (come ogni altro insegnante) a disposizione della comunità scolastica potendo, quindi, essere utilizzato per supplenze ovunque (salvo il caso in cui l’insegnante di sostegno non sia docente contitolare della classe, nel qual caso, operando in questo modo, si verrebbe a violare il principio di contitolarità).