
I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare assistenza igienica agli alunni con disabilità pena l’accusa di rifiuto atti di ufficio.
Francesco, 12 anni, soffre di una rara forma di distrofia muscolare che colpisce anche gli sfinteri. Frequenta la seconda media e ha bisogno di essere accompagnato al bagno e assistito nell’igiene personale.
Il padre, in un accorato articolo, ha raccontato le difficoltà incontrate ogni qualvolta per Francesco si rendeva necessario andare in bagno e questo perchè i collaboratori scolastici si sono sempre rifiutati di aiutarlo.
Gli alunni con disabilità, è evidente da tale premessa, possono avere esigenze non solo strettamente legate al percorso formativo ma anche di carattere pratico, come ad esempio riuscire a fruire dei servizi igienici.
Chi ha il compito di aiutarli in tali circostanze?
Il D.Lgs. n. 66 del 13.04.2017, “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità”, inserito tra i decreti della Buona Scuola, si occupa in modo specifico del tema prevedendo, all’art. 3 comma 2, lettera c, che lo Stato debba provvedere “all’assegnazione, nell’ambito del personale ATA, dei collaboratori scolastici nella scuola statale anche per lo svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo professionale, tenendo conto del genere delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, nell’ambito delle risorse umane disponibili e assegnate a ciascuna istituzione scolastica”.
Interessante è la previsione del successivo art. 13, comma III, in cui si prevedono “attività formative per il personale ATA al fine di sviluppare, in coerenza con i profili professionali, le competenze sugli aspetti organizzativi, educativo-relazionali e sull’assistenza di base, in relazione all’inclusione scolastica. Il personale ATA e’ tenuto a partecipare periodicamente alle suddette iniziative formative.”
Non dobbiamo pensare che si tratti di una novità nel nostro ordinamento dal momento che, nella sostanza, i compiti dei collaboratori scolastici saranno sempre quelli già previsti dal CCNL scuola in coerenza alle competenze sugli aspetti organizzativi, educativo-relazionali e sull’assistenza di base.
Quanto detto trova conferma in una interessante sentenza della Corte di Cassazione, VI Sezione penale, n. 22786 depositata il 30.05.2016 che ha condannato per “rifiuto d’atti d’ufficio” tre collaboratrici scolastiche che si erano rifiutate di prestare assistenza igienica nel cambio del pannolino a una bimba con disabilità complessa.
E questo perchè i collaboratori scolastici, nel’esercizio delle loro funzioni di assistenza materiale agli alunni con disabilità ex art. 47 C.C.N.L. Comparto Scuola 2006-2009, sono da qualificare quali incaricati di un pubblico servizio. Il citato art. 47, infatti, prevedeva espressamente tra le mansioni ordinarie dei collaboratori scolastici “anche l’assistenza materiale nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale degli alunni con disabilità”.
Più precisamente, il citato art. 47 qualifica come doveroso l’intervento richiesto alle collaboratrici scolastiche laddove espressamente afferma che tra le competenze dei collaboratori scolastici rientra il “prestare ausilio agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e all’interno e all’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale, anche con riferimento alle attività previste dall’art. 47“.